Art. 2.

      1. Alla copertura dei posti di cui all'articolo 1 si provvede per il 50 per cento mediante concorso per soli titoli a cui accedono gli aspiranti in possesso del titolo di specializzazione richiesto e che hanno ricoperto posti di sostegno nello stesso ordine di scuola per almeno 365 giorni anche in anni scolastici diversi, e, per la restante quota, mediante la nomina di personale specializzato con contratto di lavoro a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico.